A chi spettano le pelli? Consuetudini per la caccia all’orso nella Valle Riviera
Documento archivistico del mese agosto 2025
Archivio di Stato del Cantone Ticino

Sin dai primi giorni dell’esistenza del Cantone Ticino, costituitosi il 20 maggio 1803, il Gran Consiglio si occupò della regolamentazione della caccia. La prima legge fu approvata dall’organo legislativo il 7 giugno dello stesso anno e determinava i periodi di caccia, stabiliva i criteri per il rilascio delle licenze di caccia e definiva l’entità delle sanzioni per le infrazioni commesse. La legge sulla caccia fu modificata per la prima volta nel maggio del 1804 e successivamente sottoposta a una revisione completa il 4 giugno 1807. In ognuno di questi testi, la caccia alle bestie feroci, quali lupi e orsi, godeva di uno statuto particolare, che la esentava da varie restrizioni, in quanto contribuiva alla protezione della popolazione.

Il 13 gennaio 1807, Felice Bernardo Pedrotta di Lodrino riferì al Piccolo Consiglio, organo esecutivo cantonale, che nell’autunno precedente lui e alcuni compagni avevano abbattuto due orsi nel territorio di Lodrino e protestò contro la pretesa del comune e del tribunale di prima istanza del distretto di Riviera di ottenere la consegna delle pelli dei due orsi. Pedrotta dichiarò che tale pretesa derivava da antiche consuetudini e invitò il governo a segnalare all’autorità municipale e al tribunale che i diritti un tempo spettanti a loro erano stati aboliti dal nuovo ordine delle cose, e a esortarli a lasciare le pelli a lui e ai suoi compagni, che avevano rischiato la vita per ottenerle.

Dopo essere venuto a conoscenza del reclamo, il 14 gennaio, il Piccolo Consiglio invitò il comune di Lodrino e il tribunale di Riviera a motivare le loro pretese. Il 23 gennaio, il tribunale inviò le proprie argomentazioni, basandosi su un decreto emanato dal Consiglio distrettuale di Riviera il 10 settembre 1804, secondo il quale le pelli degli orsi abbattuti spettavano al tribunale. Il 27 gennaio, il Piccolo Consiglio dichiarò di non poter accettare tali motivazioni, poiché l’esistenza dei Consigli Distrettuali non era riconosciuta né dalla Costituzione né dalle leggi vigenti, e dispose la restituzione delle pelli a Pedrotta e ai suoi compagni.

Stefano Anelli, Archivio di Stato del Cantone Ticino


Documento archivistico: Archivio di Stato del Cantone Ticino: Piccolo Consiglio 9.3.14.