Tra accecamento ed esilio: le pene per il bracconaggio nel tardo Medioevo
Documento archivistico del mese marzo 2025
Archivio di Stato del Tirolo

Nel corso del Medioevo, anche in Tirolo il privilegio dell’esercizio della caccia si trasformò in un diritto concesso dal sovrano. Il principe stabiliva dunque chi avesse il permesso di cacciare in quali distretti di caccia. Nel 1414 il duca Federico IV d’Austria emanò per la prima volta una propria legge sulla caccia in Tirolo, in cui stabiliva che nessuno avesse il diritto di abbattere animali selvatici senza il permesso principesco. Esenti da tale disposizione erano la nobiltà e coloro che possedevano un proprio diritto di caccia (come i monasteri, ad esempio). A sostegno dell’introduzione di questa ordinanza di caccia, il principe del territorio fece riferimento all’atteggiamento irrefrenabile della popolazione, che, senza alcuna pietà, cacciava e decimava la fauna selvatica.

Le violazioni della nuova legge dovevano essere sanzionate con estrema severità: chi, ad esempio, venisse colto a cacciare di frodo un cervo, avrebbe dovuto perdere ogni suo bene. Tuttavia, i Tirolesi non sembravano prestare molta attenzione alle norme loro imposte, poiché anche i successori di Federico, suo figlio Sigismondo e, a partire dal 1490, Massimiliano I d’Austria, come principi del territorio, incontrarono notevoli difficoltà nel fronteggiare i numerosi bracconieri presenti nei loro domini. Per prendere il controllo della situazione, minacciarono di imporre punizioni sempre più draconiane. Come si evince dal documento qui riportato, nel 1519 l’imperatore Massimiliano I condannò i due sarentini Christoph Ernberger e suo figlio omonimo e ordinò che loro venissero cavati gli occhi per il bracconaggio di cervi rossi.

La sentenza fu mitigata solo grazie alle intercessioni di una figlia dell’imperatore e delle mogli e dei figli dei due imputati. Invece della pena corporale, Massimiliano decretò che padre e figlio fossero esiliati e dovessero lasciare la contea del Tirolo entro un mese. Non fu mai permesso loro di tornare in Tirolo o nelle altre terre ereditarie austriache. Se i due Ernberger avessero violato tale ordine, sarebbero stati minacciati di essere giustiziati, poiché chiunque avesse mancato di rispettare tali leggi, avrebbe subito la condanna capitale e avrebbe perso la sua vita.

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Tobias Pamer, Archivio di Stato del Tirolo


Documento archivistico: Tiroler Landesarchiv: Urkunde I 7160, Innsbruck 6. Jänner 1519.

Crediti d’immagine: Tiroler Landesmuseen: Grafische Sammlung, TBar 618.1 und 618.2 recto.